Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche'  dell'art.10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)). 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio  svolto  da
  Alitalia - Societa' Aerea  Italiana  S.p.A.  e  Alitalia  Cityliner
  S.p.A. in amministrazione straordinaria 
 
  1. Per consentire  di  pervenire  al  trasferimento  dei  complessi
aziendali facenti capo ad Alitalia - Societa' Aerea  Italiana  S.p.A.
in amministrazione straordinaria e alle altre societa'  del  medesimo
gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria con le modalita' di
cui ai  commi  3  e  4,  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' concesso, nell'anno 2019,  in  favore  delle  stesse  societa'  in
amministrazione straordinaria, per  le  loro  indifferibili  esigenze
gestionali e per la esecuzione del piano  delle  iniziative  e  degli
interventi di cui al comma 3, un finanziamento a  titolo  oneroso  di
400 milioni di euro, della durata di sei mesi. 
  2.  Il  finanziamento  di  cui  al  comma   1   e'   concesso   con
l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il
giorno lavorativo antecedente la data di  erogazione,  maggiorato  di
1.000 punti base, ed e' restituito,  per  capitale  e  interessi,  in
prededuzione, con priorita'  rispetto  ad  ogni  altro  debito  della
procedura ((entro sei  mesi  dall'erogazione)).  Detto  finanziamento
puo' essere erogato anche  mediante  anticipazioni  di  tesoreria  da
estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini  di  pagamento
sul  pertinente  capitolo  di  spesa.   Le   somme   corrisposte   in
restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Fondo  per  l'ammortamento  dei
titoli di Stato di  cui  ((all'articolo  44  del  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di   debito
pubblico, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 2003, n. 398. 
  2-bis. L'organo commissariale  delle  societa'  in  amministrazione
straordinaria di cui al comma 1  invia  alle  competenti  Commissioni
parlamentari, entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  tutti  i  dati
aggiornati  relativi  alla  situazione  economico-finanziaria   delle
medesime societa' e,  con  cadenza  semestrale  per  l'intera  durata
dell'amministrazione straordinaria, tutti i dati  rilevanti  relativi
alla situazione economico-finanziaria delle medesime societa'.)) 
  3. Il programma della procedura  di  amministrazione  straordinaria
delle societa' di cui al comma 1 e' integrato con un piano avente  ad
oggetto  le  iniziative  e  gli  interventi  di  riorganizzazione  ed
efficientamento della struttura e  delle  attivita'  aziendali  delle
medesime  societa'  funzionali  alla  tempestiva  definizione   delle
procedure  di  cui  al  comma  4((,   tenendo   conto   dei   livelli
occupazionali e  dell'unita'  operativa  dei  complessi  aziendali)).
L'integrazione  del  programma  e'  approvata  dal  Ministero   dello
sviluppo economico ai sensi dell'articolo 60 del decreto  legislativo
8 luglio 1999, n. 270. 
  4. Entro il termine del  31  maggio  2020,  l'organo  commissariale
delle societa' in amministrazione straordinaria di  cui  al  comma  1
espleta, eventualmente anche con le modalita' di cui all'articolo  4,
comma  4-quater,  del  decreto-legge  23  dicembre  2003,   n.   347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e
nel rispetto dei principi di parita' di  trattamento,  trasparenza  e
non  discriminazione,  le  procedure  necessarie  per  pervenire   al
trasferimento dei complessi  aziendali  delle  medesime  societa'  in
amministrazione straordinaria, quali risultanti dalla esecuzione  del
piano delle  iniziative  e  degli  interventi  di  cui  al  comma  3,
assicurando la discontinuita', anche  economica,  della  gestione  da
parte del soggetto cessionario. 
  5. All'articolo 37, comma 4,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,
n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,  n.
58, le parole «entro sessanta giorni dalla data del predetto  decreto
del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o
piu' capitoli dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per le finalita' di  cui  al  comma  1»
sono sostituite dalle seguenti «con le modalita' di cui  all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12».  Sono  fatti
salvi gli effetti gia' prodotti dagli  atti  eventualmente  posti  in
essere  in  attuazione  dell'articolo  37,   comma   1   del   citato
decreto-legge n. 34 del 2019. 
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 400  milioni
per l'anno 2019, si provvede a  valere  sulle  risorse  stanziate  ai
sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.124  per
le finalita' ivi indicate. E' conseguentemente abrogato  il  predetto
articolo 54. ((Le risorse gia' iscritte in  bilancio  finalizzate  ai
finanziamenti di cui  al  comma  1,  a  valere  sulle  somme  di  cui
all'articolo  59  del  decreto-legge  26  ottobre   2019,   n.   124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
possono essere utilizzate ai fini dell'anticipazione di tesoreria  di
cui   al   comma   2,   secondo    periodo.    La    regolarizzazione
dell'anticipazione avviene tempestivamente con l'emissione di  ordini
di  pagamento  sul  pertinente  capitolo  di  spesa.))  Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 44 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,  n.  398
          (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia di debito pubblico): 
              «Art.  44  (Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
          Stato). - 1. In coerenza  con  gli  indirizzi  di  politica
          monetaria della Banca centrale, europea il conto denominato
          "Fondo per l'ammortamento dei titoli di  Stato",  istituito
          presso la Banca d'Italia, e' trasferito,  con  le  relative
          giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti  Spa,  previa
          stipulazione di  apposita  convenzione  con  il  Ministero.
          Mediante tale convenzione sono stabilite le  condizioni  di
          tenuta  del  conto  e  le  modalita'  di  gestione   e   di
          movimentazione delle giacenze. Il  Fondo  ha  lo  scopo  di
          ridurre, secondo le modalita' previste dal  presente  testo
          unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. 
              2. L'amministrazione del Fondo di cui  al  comma  1  e'
          attribuita  al  Ministro,   coadiuvato   da   un   Comitato
          consultivo composto: 
                a)  dal  Direttore  generale  del  Tesoro,   che   lo
          presiede; 
                b) dal Ragioniere generale dello Stato; 
                c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate; 
                d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio. 
              3. Il Ministro presenta annualmente al  Parlamento,  in
          allegato    al    conto    consuntivo,    una     relazione
          sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non
          si applicano le disposizioni della legge 25 novembre  1971,
          n. 1041, e successive modificazioni.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 60 del  decreto
          legislativo  8  luglio  1999,  n.  270  (Nuova   disciplina
          dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese  in
          stato di insolvenza, a norma dell'art.  1  della  legge  30
          luglio 1998, n. 274): 
              «Art.  60  (Modifica  o  sostituzione   del   programma
          autorizzato). - 1. Nel corso dell'esecuzione del programma,
          il commissario straordinario  puo'  chiedere  al  Ministero
          dell'industria, indicandone le  ragioni,  la  modifica  del
          programma  autorizzato  o  la  sua  sostituzione   con   un
          programma che adotta  l'indirizzo  alternativo  fra  quelli
          previsti nell'art. 27, comma 2. 
              2. La modifica o la sostituzione e' autorizzata a norma
          degli  articoli  57,  comma  1,  58,   comma   1,   e   59.
          L'autorizzazione  e'  inefficace  se  interviene  dopo   la
          scadenza  del  termine  del  primo  programma  autorizzato,
          ovvero,  nel  caso  di  sostituzione   del   programma   di
          ristrutturazione con un programma di cessione dei complessi
          aziendali, se interviene dopo  che  e'  trascorso  un  anno
          dalla data di autorizzazione del primo programma. 
              3. Il termine di durata del  programma  modificativo  o
          sostitutivo stabilito a norma dell'art.  27,  comma  2,  si
          computa  in  ogni  caso   a   decorrere   dalla   data   di
          autorizzazione del primo programma. 
              4. Nel caso di sostituzione di un programma di cessione
          dei   complessi   aziendali    con    un    programma    di
          ristrutturazione,  le  azioni  proposte   dal   commissario
          straordinario in base alle disposizioni della  sezione  III
          del capo III del titolo II della  legge  fallimentare  sono
          sospese  sino  a  quando  e'  in  corso  l'esecuzione   del
          programma   sostitutivo.   Ai   fini    della    fissazione
          dell'udienza per la  eventuale  prosecuzione  del  processo
          dopo la sospensione, l'istanza prevista dall'art.  297  del
          codice di procedura civile deve essere proposta  entro  sei
          mesi  dalla  cessazione   dell'esecuzione   del   programma
          stesso.». 
              - Si  riporta  il  testo  vigente  del  comma  4-quater
          dell'art. 4 del decreto-legge 23  dicembre  2003,  n.  347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio
          2004,  n.  39  (Misure  urgenti  per  la   ristrutturazione
          industriale di grandi imprese in stato di insolvenza): 
              «Art. 4  (Accertamento  dello  stato  di  insolvenza  e
          programma del commissario straordinario). - (Omissis). 
              4-quater. Fermo restando il rispetto  dei  principi  di
          trasparenza  e  non  discriminazione  per  ogni  operazione
          disciplinata dal presente decreto, in  deroga  al  disposto
          dell'art. 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
          e con riferimento alle imprese di cui all'art. 2, comma  2,
          secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il  commissario
          straordinario individua  l'affittuario  o  l'acquirente,  a
          trattativa privata, tra  i  soggetti  che  garantiscono,  a
          seconda dei casi, la  continuita'  nel  medio  periodo  del
          relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuita'
          produttiva  dello  stabilimento  industriale  di  interesse
          strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di
          adeguati livelli occupazionali,  nonche'  la  rapidita'  ed
          efficienza  dell'intervento,  anche  con   riferimento   ai
          profili di tutela ambientale e il  rispetto  dei  requisiti
          previsti  dalla  legislazione  nazionale  e  dai   Trattati
          sottoscritti dall'Italia. Il canone di affitto o il  prezzo
          di cessione non sono inferiori a  quelli  di  mercato  come
          risultanti da perizia effettuata  da  primaria  istituzione
          finanziaria o  di  consulenza  aziendale  con  funzione  di
          esperto   indipendente,   individuate   ai   sensi    delle
          disposizioni  vigenti,  con  decreto  del  Ministro   dello
          sviluppo economico. Le offerte sono corredate da  un  piano
          industriale e finanziario nel quale devono essere  indicati
          gli investimenti, con le risorse finanziarie  necessarie  e
          le  relative  modalita'  di  copertura,  che  si  intendono
          effettuare per garantire le predette finalita' nonche'  gli
          obiettivi strategici  della  produzione  industriale  degli
          stabilimenti del gruppo. Si applicano i commi terzo, quinto
          e sesto dell'art. 104-bis del regio decreto 16 marzo  1942,
          n. 267. L'autorizzazione di cui al quinto  comma  dell'art.
          104-bis del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e'
          rilasciata dal  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  al
          comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si
          sostituisce il comitato di  sorveglianza.  Si  applicano  i
          commi dal quarto al nono dell'art. 105 del regio decreto 16
          marzo 1942, n. 267. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 37  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni  di  crisi),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 37 (Ingresso del Ministero dell'economia e  delle
          finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia). -
          1. Al fine del rilancio del settore del trasporto  aereo  e
          per  il  rafforzamento  del   trasporto   intermodale,   il
          Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a
          sottoscrivere, nel limite dell'importo maturato a titolo di
          interessi ai sensi del comma 3, quote di partecipazione  al
          capitale della societa' di nuova costituzione  cui  saranno
          trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure  di
          cui all'art. 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017,
          n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
          2017, n. 96. I criteri e le  modalita'  dell'operazione  di
          cui al primo  periodo  sono  determinati  con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sottoposto  alla
          registrazione  della  Corte  dei  Conti.  A  tal  fine,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
          avvalersi di primarie istituzioni finanziarie  e  legali  a
          valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di  euro
          200.000,00. 
              (Omissis). 
              4. Gli  interessi  di  cui  al  comma  3  sono  versati
          all'entrata del bilancio dello Stato con  le  modalita'  di
          cui all'art. 2, comma  1,  del  decreto-legge  14  dicembre
          2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          febbraio 2019, n. 12. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 54 del  decreto-legge  26  ottobre
          2019, n. 124, abrogato dalla presente legge, e'  pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  26  ottobre  2019,  n.  252.  Si
          riporta il testo vigente dell'art. 59 del medesimo  decreto
          legge: 
              «Art. 59 (Disposizioni finanziarie). - 1. 
              1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di  politica
          economica, di cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,  e'  incrementato  di
          2,7 milioni di euro per l'anno 2020. 
              1-ter. Agli oneri derivanti  dagli  articoli  32-ter  e
          32-quater e dal comma 1-bis del presente articolo,  pari  a
          12,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 9,6 milioni di euro
          per l'anno 2021, a 15,86 milioni di euro per l'anno 2022  e
          a 13,24 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2023,
          si provvede: 
                a) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2020 e  a
          2,1 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,
          mediante utilizzo delle maggiori entrate  di  cui  all'art.
          32-quater; 
                b) quanto a 7,5 milioni di euro per  l'anno  2021,  a
          13,76 milioni di euro per l'anno 2022 e a 11,14 milioni  di
          euro   annui   a   decorrere   dall'anno   2023,   mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica  economica,  di  cui  all'art.  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, come incrementato, da ultimo, dal comma 1-bis
          del presente articolo. 
              2. 
              3. Agli oneri derivanti  dagli  articoli  19,  21,  22,
          comma 1, 38, 41, 42, 52, 53, 54, 56, 58 e dai commi 1  e  2
          del presente  articolo  e  dagli  effetti  derivanti  dalle
          disposizioni di cui alle  lettere  a)  e  d)  del  presente
          comma, pari a 2.637 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  a
          5.436,296 milioni di euro  per  l'anno  2020,  a  4.493,216
          milioni di euro per l'anno 2021,  a  4.289,976  milioni  di
          euro per l'anno 2022,  a  4.290,236  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, a 4.279,236 milioni di euro annui a  decorrere
          dall'anno 2024 che aumentano, ai fini  della  compensazione
          degli effetti  in  termini  di  indebitamento  netto  e  di
          fabbisogno a 5.464,296 milioni di euro per l'anno  2020,  a
          4.526,716 milioni di euro  per  l'anno  2021,  a  4.319,476
          milioni di euro per l'anno 2022,  a  4.319,736  milioni  di
          euro per l'anno 2023 e a 4.287,736 milioni di euro annui  a
          decorrere dal 2024, si provvede: 
                a) quanto a 3.089,310 milioni di euro per l'anno 2019
          e, in soli termini di fabbisogno e indebitamento  netto,  a
          14,7 milioni di euro per l'anno  2020,  mediante  riduzione
          delle dotazioni di competenza  e  di  cassa  relative  alle
          missioni e ai programmi di spesa degli stati di  previsione
          dei Ministeri  come  indicate  nell'elenco  1  allegato  al
          presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze
          e' autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili  le
          suddette somme. Entro venti giorni dall'entrata  in  vigore
          del presente decreto, su proposta dei Ministri  competenti,
          con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli
          accantonamenti   di   spesa   possono   essere   rimodulati
          nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa,
          fermo restando  il  conseguimento  dei  risparmi  di  spesa
          realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica
          amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
          e' autorizzato ad apportare  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio; 
                b) quanto a 130 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,
          mediante  utilizzo  delle  somme  versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 148, comma 1, della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto, non sono state  riassegnate
          ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel  predetto
          limite, definitivamente al bilancio dello Stato; 
                c) quanto a 90  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          Fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  Programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
          utilizzando quanto a 60 milioni  di  euro  l'accantonamento
          relativo al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e
          quanto a 30 milioni di euro  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero dello sviluppo economico; 
                d) quanto a 14,1 milioni di  euro  per  l'anno  2019,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'art. 12, comma 18,  del  decreto-legge  28
          settembre 2018,  n.  109,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; 
                e) quanto a 12 milioni di euro  per  l'anno  2019,  a
          5.426,856 milioni di euro  per  l'anno  2020,  a  4.496,666
          milioni di euro per l'anno 2021,  a  4.293,236  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022  e  2023  e  a  4.282,236
          milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  che
          aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto  a
          35 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.452,856 milioni  di
          euro per l'anno 2020,  a  4.530,166  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021, a 4.322,736 milioni di euro per ciascuno degli
          anni 2022 e 2023 e a 4.290,736  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente  utilizzo
          di quota parte delle maggiori entrate e delle minori  spese
          derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
          12, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36,  37,  38  e
          58; 
                f) quanto a 30  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,
          mediante  corrispondente  utilizzo  dell'autorizzazione  di
          spesa di  cui  alla  legge  17  agosto  1957,  n.  848.  Il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale provvede agli adempimenti  necessari,  anche
          sul  piano  internazionale,  per  rinegoziare   i   termini
          dell'accordo internazionale concernente  la  determinazione
          del contributo all'organismo delle Nazioni  Unite,  per  un
          importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019; 
                g) quanto a 12,9 milioni di euro,  per  l'anno  2020,
          mediante  corrispondente  utilizzo  dell'autorizzazione  di
          spesa recata dall'art. 1 comma 150 della legge 23  dicembre
          2014, n. 190 da imputare alla quota  parte  del  fondo  per
          interventi in favore del settore dell'autotrasporto di  cui
          all'art. 1, lettera  d)  del  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti 6  giugno  2019,  registrato
          alla Corte dei Conti il 28 giugno 2019 con n.  1-2304,  per
          il triennio 2019/2021. 
              4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni
          recate dal presente decreto, il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri
          decreti,  le  occorrenti  variazioni   di   bilancio.   Ove
          necessario,    previa    richiesta     dell'amministrazione
          competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
          disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui
          regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di
          ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.».